A seguito del decreto SCIA 2, il
Certificato di Agibilità è stato sostituito dalla Segnalazione Certificata di
Agibilità; l’agibilità non viene più rilasciata dal Comune, ma viene attestata
con segnalazione certificata, ad oggi
descritta e regolamentata nell’art. n.24 aggiornato del DPR 380/2001.
A differenza della precedente, la nuova normativa
prevede che l ‘agibilità dell’ immobile non venga più certificata dal Comune,
ma sia certificata, con previo accertamento dei documenti richiesti, dal
tecnico abilitato.
Qual è il
nuovo procedimento ?
Consiste nella presentazione della Segnalazione
Certificata di Agibilità entro 15 giorni dalla comunicazione di Fine Lavori
corredata dalla relativa documentazione catastale, strutturale e impiantistica
inerente l’immobile e 30 giorni di tempo per il controllo della documentazione
da parte dell’ Ufficio Preposto.
Gli Allegati necessari sono:
§ Documentazione relativa al collaudo statico opere strutturali
§ Documentazione relativa al rispetto delle norme sulle barriere architettoniche
§ Documentazione catastale aggiornata
§ Documentazione relativa alla sicurezza degli impianti quali certificazioni di conformità e collaudo
§ Documentazione relativa all’isolamento termico e certificazione APE
§ Documentazione relativa al rispetto delle norme prevenzione incendi
§ Documentazione relativa all’anagrafe delle unità immobiliari
§ Documentazione relativa agli allacciamenti impiantistici
§ Documentazione relativa al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico
A differenza della precedente, la Certificazione
di Agibilità sarà valida dalla data di presentazione, ovvero al rilascio del
protocollo, bisognerà infatti conservare la copia della Segnalazione Certificata
di Agibilità presentata dal tecnico con numero di protocollo rilasciato
dall’ufficio comunale, quindi, se la proprietà necessita in tempi brevi della Certificazione
di Agibilità, riuscirà finalmente a non attendere i 30 giorni previsti.
L’agibilità può riguardare:
·
singoli
edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi,
qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria
relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate
le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti
relativi alle parti comuni
·
singole
unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali
connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e
le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio
oggetto di agibilità parziale
La mancata presentazione della segnalazione comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 77,00 a euro 464,00 .
Conclusioni
In Conclusione bisogna sapere
che se prima in caso di errore nella documentazione non rilevata per
disattenzione dell’impiegata la responsabilità ricadeva sull’ufficio pubblico,
ora la responsabilità ricade totalmente sui tecnici certificatori, che in caso
di dichiarazione false dovranno assumersi i rischi e le sanzioni previste dalla
legge.
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