Cos’è?
E’ la rimozione del vincolo relativo al prezzo massimo di
cessione e locazione degli immobili realizzati nei Piani di Zona a fronte del
pagamento di un corrispettivo da parte del proprietario dell’immobile a favore dell’Amministrazione
Comunale. Acquistando un appartamento in un piano di zona di Roma si usufruisce
di agevolazioni di natura economica, ma bisogna sapere che tali costi legati
alle agevolazioni sono stati, a suo tempo, sostenuti dal Comune o dalla Regione,
il motivo di tale operazione era di dare a tutti la possibilità di poter
acquistare una casa propria.
Lo sconto sul prezzo di acquisto non riguarda solo il primo compratore,
pertanto, al momento della vendita ci sono due possibilità:
- Vendere la casa allo stesso prezzo agevolato
- Vendere la casa al prezzo di mercato, ma in questo caso è
necessario appunto “affrancarsi” dal vincolo versando una somma al Comune in
funzione della superficie dell’appartamento.
Cosa occorre per fare
la richiesta di affrancazione?
Occorre che:
- il richiedente sia l’attuale proprietario dell’immobile
- siano trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento
Quali sono i
documenti necessari per chiedere l’affrancazione e la sua procedura?
Il proprietario dell’immobile dovrà presentare istanza presso
la U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione ed Attuazione
Urbanistica, scaricando online l’apposito modulo o ritirandolo di persona presso
la U.O. stessa.
La documentazione necessaria è la seguente:
- Copia integrale del diritto di proprietà dell’immobile;
- Visura catastale storica e planimetria catastale dell’immobile;
- Copia integrale del Regolamento di Condominio e delle Tabelle millesimali di
proprietà generale
- Copia del documento di identità e del codice fiscale del proprietario o del
legale rappresentante (se persona
giuridica)
- Partita IVA (se persona giuridica)
- Dichiarazione in ordine alla capacità a contrarre con la pubblica
amministrazione.
I costi:
Al termine dell’istruttoria verrà comunicato l’ammontare che deve essere
versato in un’unica soluzione prima della stipula della convenzione (ovvero al
momento in cui viene comunicato) per liberare l’immobile dal vincolo di prezzo
massimo di cessione e immetterlo sul libero mercato.
Gli immobili di
natura non residenziale possono essere affrancati?
No, poiché le disposizioni prevedono l’inserimento (in ambito
convenzionale) di criteri per la “determinazione e la revisione periodica dei
canoni di locazione nonché per la determinazione del prezzo di cessione” solo
relativamente agli alloggi.
Lo sconto sul prezzo di acquisto non riguarda solo il primo compratore, pertanto, al momento della vendita ci sono due possibilità:
- siano trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento
- Copia integrale del diritto di proprietà dell’immobile;
- Visura catastale storica e planimetria catastale dell’immobile;
- Copia integrale del Regolamento di Condominio e delle Tabelle millesimali di proprietà generale
- Copia del documento di identità e del codice fiscale del proprietario o del legale rappresentante (se persona giuridica)
- Partita IVA (se persona giuridica)
- Dichiarazione in ordine alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
Al termine dell’istruttoria verrà comunicato l’ammontare che deve essere versato in un’unica soluzione prima della stipula della convenzione (ovvero al momento in cui viene comunicato) per liberare l’immobile dal vincolo di prezzo massimo di cessione e immetterlo sul libero mercato.
No, poiché le disposizioni prevedono l’inserimento (in ambito convenzionale) di criteri per la “determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione nonché per la determinazione del prezzo di cessione” solo relativamente agli alloggi.
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