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giovedì 31 agosto 2017

Cos'è la Voltura Catastale ?

La voltura catastale ai fini fiscali serve per comunicare all'amministrazione finanziaria che un determinato bene è passato da un soggetto ad un altro a seguito di un atto pubblico, che può essere un rogito o una dichiarazione di successione, aggiornandone i relativi nominativi.
La domanda di voltura catastale nel caso classico di denuncia di successione va presentata entro 30 giorni dalla registrazione in qualsiasi ufficio dell' Agenzia delle Entrate-Territorio, in caso contrario saranno applicate delle sanzioni (generalmente pochi euro), che saranno direttamente proporzionali all'aumentare del tempo di ritardo con cui si presenterà la voltura.

Risultati immagini per voltura catastale

La voltura catastale è quindi una denuncia che va presentata ogni qual volta che su un fabbricato, immobile o un terreno avviene un trasferimento di diritti reali o di proprietà, a seguito di compravendite, donazioni, decreti, sentenze oppure successione legittima o testamentaria in caso di morte.
La voltura si può presentare ad oggi sia su moduli cartacei sia su supporto informatico, presentando la nostra voltura sui moduli cartacei probabilmente la banca dati catastale verrà aggiornata a seconda dei tempi dei vari uffici catastali, che può variare da 1 settimana a 20 giorni. Invece presentandolo tramite supporto informatico (voltura 1.1) l 'aggiornamento della banca dati catastale sarà istantaneo.
Per poter presentare una voltura tramite supporto informatico è necessario un piccolo software facilmente scaricabile in maniera gratuita dal sito dell'agenzia delle territorio, chiamato: VOLTURA 1.1.
Tra i soggetti incaricati alla trasmissione in via telematica di dichiarazioni di successione e domande di volture catastale sono stati inseriti finalmente anche i geometri, che potranno ancora per poco, utilizzare i modelli cartacei. A partire dal 1 gennaio 2018, infatti, grazie ai servizi telematici delle Entrate saranno obbligatori i nuovi modelli per l 'invio telematico.

mercoledì 30 agosto 2017

Segnalazione Certificata di Agibilità

A seguito del decreto SCIA 2, il Certificato di Agibilità è stato sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità; l’agibilità non viene più rilasciata dal Comune, ma viene attestata con segnalazione certificata, ad oggi descritta e regolamentata nell’art. n.24 aggiornato del DPR 380/2001.
A differenza della precedente, la nuova normativa prevede che l ‘agibilità dell’ immobile non venga più certificata dal Comune, ma sia certificata, con previo accertamento dei documenti richiesti, dal tecnico abilitato.

Qual è il nuovo procedimento ?

Consiste nella presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità entro 15 giorni dalla comunicazione di Fine Lavori corredata dalla relativa documentazione catastale, strutturale e impiantistica inerente l’immobile e 30 giorni di tempo per il controllo della documentazione da parte dell’ Ufficio Preposto.

Gli Allegati necessari sono:

§   Attestazione di asseverazione delle condizioni di sicurezza
§   Documentazione relativa al collaudo statico opere strutturali
§   Documentazione relativa al rispetto delle norme sulle barriere architettoniche
§   Documentazione catastale aggiornata
§   Documentazione relativa alla sicurezza degli impianti quali certificazioni di conformità e collaudo
§   Documentazione relativa all’isolamento termico e certificazione APE
§   Documentazione relativa al rispetto delle norme prevenzione incendi
§  Documentazione relativa all’anagrafe delle unità immobiliari
§   Documentazione relativa agli allacciamenti impiantistici
§   Documentazione relativa al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico




A differenza della precedente, la Certificazione di Agibilità sarà valida dalla data di presentazione, ovvero al rilascio del protocollo, bisognerà infatti conservare la copia della Segnalazione Certificata di Agibilità presentata dal tecnico con numero di protocollo rilasciato dall’ufficio comunale, quindi, se la proprietà necessita in tempi brevi della Certificazione di Agibilità, riuscirà finalmente a non attendere i 30 giorni previsti.

L’agibilità può riguardare:
·          singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni
·          singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale

La mancata presentazione della segnalazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 77,00 a euro 464,00 .
Conclusioni
In Conclusione bisogna sapere che se prima in caso di errore nella documentazione non rilevata per disattenzione dell’impiegata la responsabilità ricadeva sull’ufficio pubblico, ora la responsabilità ricade totalmente sui tecnici certificatori, che in caso di dichiarazione false dovranno assumersi i rischi e le sanzioni previste dalla legge.

Affrancazione (Piani di Zona)

Cos’è? E’ la rimozione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione e locazione degli immobili realizzati nei Piani di Zona a fr...